Finalmente viene riconosciuto a tutti i pensionati che è assolutamente impignorabile quella parte della pensione necessaria al sostentamento, il cd. “minimo vitale”. La somma è identica per tutti e corrisponde alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
Infatti, il legislatore nel 2015, con il d. l. n. 83, ha ancorato a questo parametro l’importo che non può essere aggredito dai creditori per le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che sostituiscono la pensione o altri assegni di quiescenza, la cui quantificazione era prima affidata all’interpretazione del giudice.
Solo la parte eccedente alla somma costituita dall’assegno sociale più la metà è pignorabile, ma nei limiti legali di un quinto. Pertanto, poiché per il 2015 l’assegno sociale ammonta a € 448,51 mensili il pignoramento può avere ad oggetto solo l’eccedenza rispetto ad € 672,76 e solo per un quinto dell’importo. Di conseguenza, la pensione che non raggiunge questa cifra non potrà essere pignorata.
Tra assegno sociale e minimo vitale: i nuovi limiti
Nuovi limiti al minimo vitale non pignorabile vengono introdotti anche per gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto corrente bancario o postale. Questi limiti sono diversi a seconda della data di accredito:
- se le somme sono state accreditate in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale;
- se l’accredito è avvenuto alla stessa data del pignoramento o successiva, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge o nella misura concessa dal giudice, ma comunque mai oltre il quinto.
A conferma della volontà del legislatore di tutelare i pensionati e di assicurare parità di trattamento, la riforma regolamenta anche l’eventualità che il creditore agisca in violazione di questi limiti, andando a pignorare somme superiori a quelle consentite, di fatto impignorabili. Il pignoramento si considera parzialmente inefficace, per la parte che eccede i limiti prefissati, e l’inefficacia potrà essere rilevata anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
a cura dell’Avv. Andrea Scarano
Gentile avvocato, ho 83 anni e percepisco una pensione sociale ma nel 2015 per uno sfratto subisco un pignoramento mensile. Sono al corrente delle nuova normativa che fissa la quota impignorabile ma nonostante un mio reclamo all’IMPS mi hanno detto che la nuova norma non è retroattiva.
Gradirei un suo cortese cenno in merito e un suggerimento di come agire.
Grazie
Gentile sig. Giuseppe,
anzitutto tenga presente che per determinare la quota pignorabile si prende in considerazione il netto e non il lordo.
Per quanto riguarda il limite di pignorabilità, è stato il decreto legge numero 82/2015, aggiungendo gli ultimi tre commi all’art. 545 del codice di procedura civile, a fissare dei nuovi limiti al pignoramento delle pensioni, andando a modificare l’articolo richiamato (545).
In forza della modifica apportata, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. (oggi, in breve, tale limite è di euro 698,75; i debiti che eccedono tale somma potranno determinare un pignoramento della pensione solo nella misura di 1/5 dell’eccedenza, vale a dire il 20%).
Per i pignoramenti precedenti alla legge del 2015, resta fermo il limite di legge, con la quota pignorabile della pensione pari ad quinto (1/5) di essa.
E’ tuttavia da tenere presente che la Corte Costituzionale, con sentenza 31/01/2019, n.12, ha stabilito che i nuovi e più favorevoli limiti si applicano anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 82/2015 alla data del 27 giugno 2015..
La sentenza richiamata ha infatti stabilito che l’art.23, comma 6, d.l.n. 83/2015 (poi convertito nella legge n. 132/2015), viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. laddove non prevede che il regime di impignorabilità degli emolumenti pensionistici stabilito dall’art. 545,comma 8,c.p.c. si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 27 giugno 2015.
Ho un assegno sociale di invalidità di 368€ + accompagnamento di 517€ sono pignorabili?
Gentile sig. Denis, la pensione di inabilità è pignorabile nella stessa misura prevista da tutti i trattamenti previdenziali, dunque al pari di essi può essere attaccata dai creditori tranne che per l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
Diverso è, invece, il caso dell’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità totale: queste, infatti, sono prestazioni assistenziali e non possono essere pignorate. L’articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile esclude del tutto la pignorabilità solo per questo genere di prestazioni, data la loro finalità di garantire il minimo necessario per la sopravvivenza e di reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia.
Salve volevo sapere avendo l’accredito in posta dell’indennità di accompagnamento tutt’uno con la pensione se è possibile nel caso di pignoramento del conto che possano aggredire anche l’accompagno? o se la direzione dell’ufficio postale è tenuta a tenere indenne questa voce scorporandola da ciò che è pignorabile nel rispetto della legge? Ed inoltre se la sospensione Dei pignoramenti ffino al 31 ago Secondo il Dl. 12 Maggio 2020 riguarda anche i creditori privati? ( banche) Grazie
Gentile Ettore, l’assegno di accompagnamento è una prestazione, quale prestazione riconosciuta agli invalidi al 100% non autosufficienti, non è pignorabile.
Lo ha ribadito anche la Cassazione, con sentenza n.24123 del 3 ottobre 2018, la quale con l’occasione ha altresì ricordato la distinzione tra prestazioni di invalidità civile e prestazioni di invalidità ordinaria. Le prime sono prestazioni assistenziali, ossia corrisposte indipendentemente dal versamento di contributi, al fine di garantire sostegno a chi si trovi in condizioni di bisogno per motivi di salute; le seconde sono prestazioni previdenziali che presuppongono un minimo di contributi versati durante una precedente attività lavorativa, oltre che una riduzione della capacità di lavoro dovuta alla presenza di patologie.
Salve, mio papà è già stato pignorato la pensione, nella misura di 1/5 e di fatto in questo momento percepisce 523 € da circa tre anni. Oggi è arrivata un’altra lettera dell’Inps dove dice che mio papà deve restituire 8,000 € che, a parere dell’inps, non gli spettavano. Deve pagare entro il 24 / 4/20 altrimenti provvedono al pignoramento. Cosa devo fare tra l’altro in questo periodo, ma stiamo scherzando già siamo alla fame, ci vogliono morti? Vi prego aiutatemi
Salve Rosaria, anzitutto ci dispiace per la situazione.
Circa le somme richieste dall’INPS (che andrebbe approfondito a quale titolo sono dovute), ci sono dei precisi limiti al pignoramento della pensione, oltre i quali il creditore (in questo caso l’INPS) non può comunque andare, specie considerato che suo padre ha già una quota al momento pignorata.
Il pignoramento è, di norma, pari a un quinto (1/5) della pensione. Ma la base su cui viene calcolato il quinto non è tutta la pensione. Anzitutto si prende in considerazione il netto e non il lordo. Poi, prima di calcolare la percentuale pignorabile, si deve detrarre dall’assegno il cosiddetto minimo vitale, vale a dire una somma cioè pari ad 1,5 volte l’assegno sociale.
Ad oggi, l’importo dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro (somma aggiornata annualmente). Dunque, il limite del pignoramento della pensione è di 698,75 euro (pari cioè a una volta e mezzo l’assegno sociale: 459,83 + il 50% di 459,83 ossia 229,92).
Questo significa che se la pensione è inferiore a 698,75 euro il pensionato non potrà mai subire un pignoramento. Se invece è superiore, sarà pignorabile il quinto dell’eccedenza.
Ad esempio, immagini una pensione di 1.000 euro. Questa può essere pignorata solo per il 20% (1/5, appunto) di 1.000, da cui sottratto il minimo vitale, cioè 698,75.
Bisogna fare in pratica questa operazione:
pensione: euro 1.000 – 698,75 = 301,25
quota pignorabile 20% (1/5) di 301,25 = 60,25
Dunque il pignoramento di una pensione di mille euro è di € 60,25 euro al mese.
Grazie per la risposta. Proprio oggi è arrivata un’altra lettera stavolta indirizzata a mia mamma. Si chiede la restituzione di circa 2.100,00 per l’anno 2014. Mia mamma si ricorda che nel 2014 prendeva 450 euro, nel gennaio 2015, senza nessun avviso, la pensione era stata ridotta della metà. Poi per problemi di salute di mamma molto seri, non ci siamo occupati di questo problema. Ma è possibile tutto ciò, possono togliere un 1/5 della pensione ad entrambi.
Grazie
Rosaria
Buonasera Rosaria, se ci invia un’e-mail ad info@contraentedebole.it con un suo recapito telefonico, la contatteremo per approfondire entrambi i problemi dei suoi genitori e cercare di aiutarla a trovare una soluzione