Con la sentenza n.22028/2018, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di contravvenzioni derivanti da ripetute violazioni di transito in zona a traffico limitato (c.d. ZTL), deve essere applicata al trasgressore un’unica sanzione, qualora le infrazioni siano state commesse sulla stessa strada e in un brevissimo lasso di tempo.

La vicenda origina dalla contestazione ad una società, da parte del comune di Milano, di 141 verbali per violazione dell’art. 7 comma 14 del d.lgs. 285/92, che punisce il transito nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, in assenza di autorizzazione.

La società, a fronte delle contravvenzioni irrogate, presentava opposizione al Giudice di Pace. Il Giudice adito considerava come unitarie le condotte (cioè le infrazioni),

  • in considerazione del fatto che esse erano state commesse ripetutamente e in tempi ravvicinati
  • in quanto compiute sulla stessa strada

Su tale presupposto, il giudice giungeva ad annullare la maggioranza delle sanzioni irrogate (127), confermando soltanto 14 dei verbali: ciò sul presupposto che, delle infrazioni commesse, doveva essere sanzionata soltanto la prima in ordine di tempo ed annullate quelle commesse successivamente e ripetutamente, in un breve arco temporale e sulla stessa strada.

Il Comune proponeva appello avverso tale sentenza.

Veniva chiamato pertanto a pronunciarsi il Tribunale di Milano, il quale disattendeva quanto affermato dal giudice di prime cure, osservando che le infrazioni non erano valutabili come unitarie e, pertanto, sanzionando ogni singola violazione.

La società proponeva ricorso per Cassazione.

Ebbene, la Corte Suprema ha stabilito che, in caso di più violazioni commesse sulla stessa strada e in un brevissimo lasso temporale, al trasgressore non possono automaticamente essere irrogate tante contravvenzioni quante sono state le violazioni (ovvero i passaggi nella ZTL), occorrendo che l’ente irrogatore valuti le modalità di tempo e di luogo nelle quali le condotte si sono svolte.

Così, per fare un esempio, qualora Tizio, nell’arco di una mattinata, effettui 10 passaggi sulla stessa strada dov’è posto un divieto di transito per zona a traffico limitato (ZTL), in seguito ai quali gli vengano notificate 10 distinte contravvenzioni (una per ogni passaggio), egli ben potrà proporre opposizione alle 9 contravvenzioni irrogate a seguito del primo transito, al fine di richiedere l’annullamento delle relative sanzioni.

L’opposizione potrà essere proposta presentando ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace territorialmente competente.

Ma attenzione ai termini! Il nostro Codice della Strada prevede infatti tempi ristretti: 30 giorni dalla notifica o dall’accertamento per presentare ricorso davanti al Giudice di Pace, mentre entro 60 giorni si potrà ricorrere al Prefetto.

Contributo a cura del dott. Camillo Esposito

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