Continuano gli effetti travolgenti della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea, che stanno vedendo dure condanne, da parte di tutti i Tribunali italiani (tra i quali Torino, Milano, Napoli, Pavia) e dell’ABF, nei confronti delle principali società finanziarie, quali ad esempio Futuro, Compass, Agos, Santander, IBL Vivibanca.

Ricordiamo che i Giudici europei hanno stabilito che i Consumatori che abbiano estinto anticipatamente cessioni del quinto, prestiti personali, deleghe di pagamento oppure prestiti finalizzati, hanno diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi anticipatamente pagati, quali ad esempio: commissioni di intermediazione, spese di istruttoria, costi assicurativi, commissioni bancarie.

Da ultimo l’Arbitro Bancario (ABF) con Decisione N. 20119 del 12 novembre 2020, ha da ultimo ritenuto applicabili anche ai mutui ipotecari, estinti o surrogati prima della scadenza, i princìpi stabiliti dalla richiamata sentenza “Lexitor”  (intervenuta sull’art. 16 Direttiva 2008/48 e, dunque, anche sull’art. 125sexies TUB).

Chiarisce infatti l’Arbitro Bancario:

–  considerato l’art. 120 noviesdecies del Testo Unico Bancario, applicabile ai mutui ipotecari sottoscritti successivamente al 1° luglio 2016;

– valutato che l’art. 120 noviesdecies è stato introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2014/17/UE;

– poichĂ© l’art. 120 noviesdecies richiama espressamente l’art. 125sexies TUB, su cui si è giĂ  espressa la Corte di Giustizia;

– poichĂ© la Direttiva 2014/17/UE chiarisce che gli Stati dell’Unione sono chiamati a garantire coerenza di applicazione e di interpretazione ai concetti chiave giĂ  fissati nella Direttiva 2008/48/CE.

Ebbene, per tali ragioni, sinteticamente riassunte, i Giudici hanno stabilito che non vi è ragione di discostarsi dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, pertanto, anche i Consumatori che hanno contratto mutui ipotecari hanno diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi non goduti.

In definitiva, se avete stipulato un mutuo ipotecario dopo il 1° luglio 2016 e lo avete estinto anticipatamente o surrogato, avete probabilmente diritto ad un rimborso delle spese pagate all’inizio, quali ad esempio spese di istruttoria e costi assicurativi.

 

Contributo a cura dell’avv. Andrea Scarano

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