Finalmente viene riconosciuto a tutti i pensionati che è assolutamente impignorabile quella parte della pensione necessaria al sostentamento, il cd. “minimo vitale”. La somma è identica per tutti e corrisponde alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
Infatti, il legislatore nel 2015, con il d. l. n. 83, ha ancorato a questo parametro l’importo che non può essere aggredito dai creditori per le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che sostituiscono la pensione o altri assegni di quiescenza, la cui quantificazione era prima affidata all’interpretazione del giudice.
Solo la parte eccedente alla somma costituita dall’assegno sociale più la metà è pignorabile, ma nei limiti legali di un quinto. Pertanto, poiché per il 2015 l’assegno sociale ammonta a € 448,51 mensili il pignoramento può avere ad oggetto solo l’eccedenza rispetto ad € 672,76 e solo per un quinto dell’importo. Di conseguenza, la pensione che non raggiunge questa cifra non potrà essere pignorata.
Tra assegno sociale e minimo vitale: i nuovi limiti
Nuovi limiti al minimo vitale non pignorabile vengono introdotti anche per gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto corrente bancario o postale. Questi limiti sono diversi a seconda della data di accredito:
- se le somme sono state accreditate in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale;
- se l’accredito è avvenuto alla stessa data del pignoramento o successiva, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge o nella misura concessa dal giudice, ma comunque mai oltre il quinto.
A conferma della volontà del legislatore di tutelare i pensionati e di assicurare parità di trattamento, la riforma regolamenta anche l’eventualità che il creditore agisca in violazione di questi limiti, andando a pignorare somme superiori a quelle consentite, di fatto impignorabili. Il pignoramento si considera parzialmente inefficace, per la parte che eccede i limiti prefissati, e l’inefficacia potrà essere rilevata anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
a cura dell’Avv. Andrea Scarano
Io percepiso asegno sociale di € 448.51 mensili mia ex moglie ha fatto sequestrare lasegno sociale pari al 50% esendo io in mora da mesi che dovevo versare per il mantenimeto di€ 600 purtroppo non ho più lavorato per questioni di salute e non esendo più innimposibilita di corispondere la soma dovuta lei mi ha pignorato la pensione sociale pari al 50% altre sequestrare i conti con pochi euro desidero sapere se è possibile sequestrare la pensione sociale opure ci sono codici di legge che permettono in certi casi al sequestro.
Grazie per la risposta .
Buongiorno,
Molto chiaro.
Un quesito:la legge di bilancio 2019 prevede l’aumento a 780 euro dell’assegno sociale Si puo’ ipotizzare che la parte inpignorabile per la pensione passi dagli attuali 450 euro( assegno sociale) piu50% dello stesso quindi675 euro,a 750euro(nuovo assegno sociale)piu 50% dello stesso,quindi 1075 euro?
Grazie
Buon giorno, mi chiamo Claudio. Sono invalido al al 100%, dal 2013. Perciò precivo un assegno mensile al netto € 908,1.(più l’invalidità. Dal 2015, ha preso al mese € 133,00,poi 169,00. Oggi prende € 60,00 mia moglie ha chiesto impignorabilita il 1/5 verso terzi…inps.
Tutto mi crea tanti problemi. Chiedo se tutto è giusto. Grazie , in attesa di una vostra. Claudio
se uno è fallito e percepisce solo l’assegno sociale deve pagare le cartelle delle agenzie dell’entrate…? grazie
Ho 70anni e prendo l’assegno sociale di 649€ ho due prestiti per un totale di 14000 € con versamento mensile di 340 € Che non riesco a soddisfare ? Che fare ?
se ho capito bene un assegno sociale di seicento euro non puo essere pignorato?
Buona sera, vorrei sapere se l’assegno sociale che percepisco (€ 454,00 mensili) è pignorabile.grazie.
Mi è stato pignorato,per una causa in corso ,il conto corrente postale sul quale viene accreditata la somma di Eu 645 mensili quale pensione sociale,di fatto impedendomi di incassarla nella totalità.
Ormai tre mensilità sono state bloccate.
È regolare ?
Grazie per una chiarificazione
Patrizia Menini
vorrei essere rassicurato dall’avvocato Andrea Scarano.Spiego
Ho 82 anni e percepisco l’assegno sociale impos di Euro 640.
Tempo fa ero terrorrizzato dal fatto che(avendo non pagato per 2 anni il bollo auto)avevo letto che l’assegno stesso fosse pignorabile.
Leggo adesso che forse non e’ cosi.
Grazie per una risposta rassicurativa.
Mi chiamo Antonio della provincia di Napoli , ho 73 anni e percepisco un assegno sociale più i 180 euro stabiliti dalla legge Berlusconi . Per un totale di 650 euro . Anche in questo caso è inpignorabile , anche compreso l’aggiunta dei 180 euro ?
Ho una pensione sociale,sono stato all’estero,per impossibilita di vivere in Italia,ad aprile mi hanno bloccato il conto il giudice,e non ho mai percepito nessun assegno erogato all’imps,il giudice, mi a condannato a restituire,il dovuto,all’imps,si può avere in appello la reintegrazione della pensione?
Buongiorno,sono stato all’estero per un periodo di tempo,mi hanno bloccato la pensione,e bloccato il mio conto corrente fermo amministrativo,e giudicato dal giudice,con sentenza cke devo pagare per il periodo cke sono stato all’esterno,ho solo assegno sociale,l’Inps non ha ricevuto in 7 mesi nessuna comunicazione,della sentenza,solo bloccare la pensione in banca,quali sono le procedure,per sbloccare,il conto,del fermo amministrativo?
Gentile avvocato, ho 83 anni e percepisco una pensione sociale ma nel 2015 per uno sfratto subisco un pignoramento mensile. Sono al corrente delle nuova normativa che fissa la quota impignorabile ma nonostante un mio reclamo all’IMPS mi hanno detto che la nuova norma non è retroattiva.
Gradirei un suo cortese cenno in merito e un suggerimento di come agire.
Grazie
Gentile sig. Giuseppe,
anzitutto tenga presente che per determinare la quota pignorabile si prende in considerazione il netto e non il lordo.
Per quanto riguarda il limite di pignorabilità, è stato il decreto legge numero 82/2015, aggiungendo gli ultimi tre commi all’art. 545 del codice di procedura civile, a fissare dei nuovi limiti al pignoramento delle pensioni, andando a modificare l’articolo richiamato (545).
In forza della modifica apportata, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. (oggi, in breve, tale limite è di euro 698,75; i debiti che eccedono tale somma potranno determinare un pignoramento della pensione solo nella misura di 1/5 dell’eccedenza, vale a dire il 20%).
Per i pignoramenti precedenti alla legge del 2015, resta fermo il limite di legge, con la quota pignorabile della pensione pari ad quinto (1/5) di essa.
E’ tuttavia da tenere presente che la Corte Costituzionale, con sentenza 31/01/2019, n.12, ha stabilito che i nuovi e più favorevoli limiti si applicano anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 82/2015 alla data del 27 giugno 2015..
La sentenza richiamata ha infatti stabilito che l’art.23, comma 6, d.l.n. 83/2015 (poi convertito nella legge n. 132/2015), viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. laddove non prevede che il regime di impignorabilità degli emolumenti pensionistici stabilito dall’art. 545,comma 8,c.p.c. si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 27 giugno 2015.
Ho un assegno sociale di invalidità di 368€ + accompagnamento di 517€ sono pignorabili?
Gentile sig. Denis, la pensione di inabilità è pignorabile nella stessa misura prevista da tutti i trattamenti previdenziali, dunque al pari di essi può essere attaccata dai creditori tranne che per l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
Diverso è, invece, il caso dell’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità totale: queste, infatti, sono prestazioni assistenziali e non possono essere pignorate. L’articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile esclude del tutto la pignorabilità solo per questo genere di prestazioni, data la loro finalità di garantire il minimo necessario per la sopravvivenza e di reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia.
Salve, mio papà è già stato pignorato la pensione, nella misura di 1/5 e di fatto in questo momento percepisce 523 € da circa tre anni. Oggi è arrivata un’altra lettera dell’Inps dove dice che mio papà deve restituire 8,000 € che, a parere dell’inps, non gli spettavano. Deve pagare entro il 24 / 4/20 altrimenti provvedono al pignoramento. Cosa devo fare tra l’altro in questo periodo, ma stiamo scherzando già siamo alla fame, ci vogliono morti? Vi prego aiutatemi
Salve Rosaria, anzitutto ci dispiace per la situazione.
Circa le somme richieste dall’INPS (che andrebbe approfondito a quale titolo sono dovute), ci sono dei precisi limiti al pignoramento della pensione, oltre i quali il creditore (in questo caso l’INPS) non può comunque andare, specie considerato che suo padre ha già una quota al momento pignorata.
Il pignoramento è, di norma, pari a un quinto (1/5) della pensione. Ma la base su cui viene calcolato il quinto non è tutta la pensione. Anzitutto si prende in considerazione il netto e non il lordo. Poi, prima di calcolare la percentuale pignorabile, si deve detrarre dall’assegno il cosiddetto minimo vitale, vale a dire una somma cioè pari ad 1,5 volte l’assegno sociale.
Ad oggi, l’importo dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro (somma aggiornata annualmente). Dunque, il limite del pignoramento della pensione è di 698,75 euro (pari cioè a una volta e mezzo l’assegno sociale: 459,83 + il 50% di 459,83 ossia 229,92).
Questo significa che se la pensione è inferiore a 698,75 euro il pensionato non potrà mai subire un pignoramento. Se invece è superiore, sarà pignorabile il quinto dell’eccedenza.
Ad esempio, immagini una pensione di 1.000 euro. Questa può essere pignorata solo per il 20% (1/5, appunto) di 1.000, da cui sottratto il minimo vitale, cioè 698,75.
Bisogna fare in pratica questa operazione:
pensione: euro 1.000 – 698,75 = 301,25
quota pignorabile 20% (1/5) di 301,25 = 60,25
Dunque il pignoramento di una pensione di mille euro è di € 60,25 euro al mese.
Grazie per la risposta. Proprio oggi è arrivata un’altra lettera stavolta indirizzata a mia mamma. Si chiede la restituzione di circa 2.100,00 per l’anno 2014. Mia mamma si ricorda che nel 2014 prendeva 450 euro, nel gennaio 2015, senza nessun avviso, la pensione era stata ridotta della metà. Poi per problemi di salute di mamma molto seri, non ci siamo occupati di questo problema. Ma è possibile tutto ciò, possono togliere un 1/5 della pensione ad entrambi.
Grazie
Rosaria
Buonasera Rosaria, se ci invia un’e-mail ad info@contraentedebole.it con un suo recapito telefonico, la contatteremo per approfondire entrambi i problemi dei suoi genitori e cercare di aiutarla a trovare una soluzione
buongiorno signor andrea scarano oggi ho ricevuto un decreto di ingiunzione di pagamento una notifica dal ufficiale giudiziario la somma di£1.651.68 dal creditore hilti italia s p a una fattura di £508.34da precisare son passati circa 10 anni e al processo non ero presente per mancata comunicazione e non ho mai ricevuti dei solletici io ero un artigiano e da tempo ho chiuso attività attualmente io vivo solo con un assegno sociale di £ 513 come posso difendermi se la mia situazione economicanon mi permettedi pagare grazie una risposta per favore