cessione del quintoLa Cassazione ha ribadito il proprio orientamento stabilendo che, nei prestiti e nei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o pensione, come nelle deleghe di pagamento, anche le spese di assicurazione (comprese quelle obbligatorie in base al D.P.R. n. 180 del 1950) devono essere conteggiate ai fini usura, poichè non è dubbio che il costo assicurativo sia una spesa collegata alla “erogazione del credito“ (Cass. 20 agosto 2020, n. 17466).

Tanto sul presupposto che, nelle cessioni del quinto, le assicurazioni sono finalizzate a garantire e tutelare non il cliente, bensì proprio il mutuante (la società finanziaria), nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio da parte del cliente-mutuatario.

Del resto, anche in base alla legge penale, la rilevanza del costo assicurativo ai fini usura è indiscutibile in base all’ art. 644 del codice penale, il quale stabilisce infatti che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.  Tale norma, ha precisato la Cassazione, ha infatti il precipuo fine di “impedire tanto prevedibili, quanto agevoli, aggiramenti del divieto di applicazione di interessi usurari”.

In definitiva, se hai stipulato una cessione del quinto o una delega di pagamento, specie tra gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, il nostro consiglio è quello di far verificare ad un esperto la correttezza dei costi e degli interessi applicati dalla finanziaria.

In caso di superamento del tasso usura, il rimborso potrebbe superare i 10.000 euro.

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