Avete stipulato una cessione del quinto con una polizza assicurativa collegata? Potreste essere vittima di usura. È quanto ha ribadito la III Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 marzo 2018 n. 5160, consolidando un ormai chiaro indirizzo della giurisprudenza. Le spese di assicurazione, obbligatorie per le cessioni del quinto, devono infatti essere ricomprese nei costi del credito, in ragione della correlazione di tale spesa con l’erogazione del mutuo. Questo principio, c.d. di onnicomprensività del costo del credito ai fini del vaglio del tassso usurario, è fissato dall’art. 644, comma 3, del codice penale, applicabile anche sotto il profilo civile. La norma stabilisce infatti che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“.

Cessione del quinto: come verificare se il contratto è nullo

Ciò che occorre analizzare è se i costi sostenuti ed, in particolare, il costo della polizza assicurativa, siano stati inclusi nel tasso di interesse effettivo applicato al finanziamento (c.d. TAEG/ISC) e, all’esito, confrontare il tasso con la soglia usura prevista dalla Banca d’Italia per il periodo di riferimento.

L’assicurazione (della quale risulta contraente e beneficiaria la società finanziaria, che godrà della stessa nel caso di morte, invalidità o perdita di impiego del cliente) fa infatti parte di un “pacchetto” venduto dalla banca al cliente. Essa viene richiamata nel contratto di finanziamento, in modo da porre a carico del consumatore/mutuatario l’onere del pagamento dei relativi premi; premi che, non di rado, incidono sul costo effettivo del prestito per migliaia di euro, dando luogo ad una cessione del quinto spesso illegittima.

Secondo la Suprema Corte, è nullo il contratto di finanziamento stipulato dietro la cessione del quinto dello stipendio/retribuzione oppure della pensione, allorchè, tenuto conto di tutti i costi pagati dal consumatore (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, assicurazioni) il tasso di interesse effettivo applicato al cliente sia superiore ai limiti di legge (e, dunque, “in usura”).

La conseguenza? Nel caso in cui il cliente (o per lui il suo consulente) verifichi che il tasso di interesse applicato al rapporto di mutuo sia in usura, si potrà agire nei confronti della banca per ottenere la restituzione di tutti gli interessi e spese corrisposti e non dovuti, con risarcimenti spesso compresi tra i 7.000 ed i 15.000 euro.

Contributo a cura dell’avv. Livia Iannicelli

 

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