Se vi è capitato di subire un tamponamento o un sinistro e di riportare il cosiddetto colpo di frusta, saprete che i sintomi che si possono avvertire, in tali casi, sono molto vari e spesso molto invalidanti: vertigini, dolore e rigidità del collo, rigidità della spalla, mal di testa. Questa patologia, non sempre è identificabile attraverso specifici strumenti o apparecchiature,ad esempio una TAC, infatti deriva da una lieve lesione dei tessuti molli del collo: quella che in medicina viene definita distorsione del rachide cervicale.

Fino a pochi anni fa, il colpo di frusta, che rientra nelle lesioni di lieve entità, determinava, sulla base del semplice referto medico ospedaliero, il riconoscimento, da parte della compagnia assicurativa, del danno fisico (e dunque del risarcimento) e di alcuni punti di “danno da invalidità permanente”.

Dal 2012 in poi, tuttavia, le cose sono cambiate. La legge n. 27 ha modificato l’art. 139 Cod. delle Assicurazioni, prevedendo che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. L’entrata in vigore della legge ha stabilito, in altre parole, che le lesioni lievi, quale appunto il colpo di frusta, non possono più essere risarcite, a meno che il danneggiato non si sottoponga ad accurati esami strumentali (quali ad esempio: radiografia, risonanza magnetica, TAC), facendosi peraltro carico dei relativi costi,

Questa, almeno, è stata l’interpretazione della legge applicata dalle assicurazioni per ridurre le ipotesi di risarcimento per RC auto. Esse giocano sul fatto che, in molti casi, la distorsione del rachide cervicale, pur comportando per il danneggiato sintomatologie “severe” e situazioni di vita invalidanti, non trova tuttavia riscontro negli esami strumentaliL’esito negativo del referto dell’apparecchiatura utilizzata, viene così “sfruttato” dalle assicurazioni per negare, al danneggiato, il risarcimento del danno fisico subito, pur in presenza di forti dolori del paziente e nonostante l’esame clinico del medico (la tradizionale “visita”) rilevi e referti i fastidi avvertiti.

La finalità di un contratto di assicurazione contro i danni non dovrebbe essere quello di ripristinare la situazione che l’Assicurato aveva prima dell’evento dannoso?

Ciò a cui le assicurazioni stanno dando luogo, in effetti, è solo un’interpretazione unilaterale ed illegittima della nuova norma di legge, fondata sull’errato presupposto che, per il riconoscimento del danno da invalidità permanente, sia indispensabile un accertamento strumentale, a mezzo di un’apparecchiatura (TAC, Risonanza magnetica, Radiografia, ecc.). Questa tesi utilizzata dalle assicurazioni, tuttavia, non solo rappresenta un’interpretazione minoritaria della norma di legge, ma è contraria alla stessa Costituzione.

Secondo la giurisprudenza oggi maggioritaria, infatti, la legge del 2012 va infatti interpretata in favore del danneggiato e del suo diritto alla tutela della propria salute, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.).Il danno da invalidità permanente, affermano oggi numerosi Tribunali di tutta Italia (tra le tante sentenze in tal senso, ricordiamo: Tribunale Rimini, 26/02/2016,  n. 279), può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, senza necessità che la patologia emerga anche dallo specifico esame strumentale.

Come posso ottenere il completo risarcimento del danno subito con il colpo di frusta?

Il danneggiato che non ha conseguito il risarcimento (o il completo risarcimento) del danno subito da parte dell’assicurazione, può ottenerlo, attraverso il ricorso al Tribunale, anche nel caso in cui i postumi riportati non siano stati riscontrati attraverso esami “strumentali”, ma siano comunque individuabili attraverso un esame medico legale “clinico” obiettivo. Tale esame dovrà essere opportunamente documentato (attraverso un referto) da parte del medico legale, e consisterà, in linea di massima, nella roteazione del capo, esame visivo, verifica di sintomi quali nausea, vertigini e cefalea.

In conclusione, ciò che oggi si richiede è che il paziente abbia una maggiore attenzione nella fase in cui si sottopone alle necessarie cure, richiedendo al medico di accertare in modo davvero approfondito l’aspetto clinico della propria lesione subita, riportando espressamente nelle certificazioni mediche le caratteristiche e le risultanze del proprio approfondimento clinico. Così facendo, anche qualora l’assicurazione abbia negato il giusto risarcimento, il danneggiato ben potrà rivolgersi ad un legale per agire in giudizio ed ottenere il giusto risarcimento.

Contributo a cura dell’avv. Andrea Scarano

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