La cessione del quinto dello stipendio o della pensione rientra nel c.d. “credito al consumo”, intendendo per tale la concessione ad una persona fisica (consumatore) di credito, finalizzata all’acquisto di beni di consumo, servizi, o comunque, legato esclusivamente ad esigenze di carattere personale.

Rientrano in questa definizione tutte le concessioni di credito fatte da professionisti (banche o finanziarie, tipicamente) sotto forma di:

  • prestiti personali, cioè forme di finanziamento che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo, con versamento dell’importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate;
  • prestiti finalizzati, cioè i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (ad esempio auto, moto, mobili) o di un servizio (ad esempio un viaggio o una ristrutturazione casa). In questo caso il finanziatore paga direttamente al venditore;
  • aperture di credito rotativo (c.d. carte revolving), spesso collegate ad una carta, tramite la quale si ottiene una possibilità di credito che può variare dietro richiesta del consumatore;
  • cessione del quinto dello stipendio o della pensione oppure delega di pagamento. Si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) o ai pensionati, attuati mediante delega, fatta al proprio datore di lavoro o all’ente previdenziale (INPS), a trattenere una quota dello stipendio o della pensione. Le rate vengono in questo modo corrisposte direttamente dal datore di lavoro (o dall’ente previdenziale) alla finanziaria, con trattenuta della corrispondente rata dalla busta paga o dal cedolino pensione

Ho sottoscritto una cessione del quinto dello stipendio con un istituto finanziario della durata di 10 anni, ma ho deciso di estinguerlo anticipatamente. Quali sono i miei diritti?

L’articolo 125 sexies del testo unico bancario consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ciò avviene richiedendo all’istituto erogante, preferibilmente a mezzo raccomandata a/r, di elaborare e consegnare al consumatore il c.d. conteggio estintivo del rapporto.Questo documento indicherà la somma totale che andrà restituita alla banca per poter estinguere il prestito, comprensiva del capitale residuo e degli altri oneri maturati fino a quel momento, oltre ad un importo a titolo di “penale” a favore della finanziaria: questo importo sarà quantificato ad ogni cliente che abbia chiesto l’estinzione anticipata della cessione del quinto e sarà determinato sulla base della somma rimborsata anticipatamente, in misura compresa tra lo 0,5% e l’1% (a seconda che la durata residua del contratto sia inferiore o superiore ad 1 anno). L’importo dell’indennizzo non potrà comunque superare quello degli interessi residui. Il consumatore, dal canto suo, avrà invece diritto a vedersi rimborsare dalla finanziaria, già in sede di elaborazione del conteggio estintivo, oltre agli interessi residui (stornati automaticamente dalla finanziaria), anche la quota di commissioni e di assicurazione (in genere fatta sottoscrivere e corrispondere al cliente al momento della stipula del contratto) non goduti, in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento.

Tali voci non sempre vengono restituite in modo corretto al consumatore. In caso di mancato rimborso secondo tali criteri, il cliente potrà presentare un reclamo alla banca, inviandolo a mezzo raccomandata a/r e, in ipotesi di mancato riscontro  o di riscontro negativo, presentare ricorso all’Arbitro bancario finanziario (Abf).

Contributo a cura dell. Avv. Andrea Scarano

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