La fornitura di servizi e la pratica commerciale aggressiva sui consumi presunti e sui conguagli può costare molto caro alle aziende del settore.

Infatti è del 13 giugno la notizia che l’Antitrust ha concluso quattro procedimenti nei confronti di cinque big dell’energia: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico, condannati  con sanzioni per oltre 14 milioni di euro proprio a causa di ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi,  oltre che a causa di meccanismi di fatturazione inappropriati nonché di ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi ai clienti.

Con molta frequenza, infatti, le società che assicurano la fornitura di servizi (non solo di energia, ma anche di gas e acqua) recano nelle vostre fatture, vicino al campo che riporta l’energia in kWh, una voce “Consumo stimato”, spesso accompagnata da cifre molto più alte di quanto ci si aspetti.

I “consumi stimati” nella fornitura di servizi: cosa sono?

Per consumi stimati, anche detti presuntivi o induttivi, si intende quella prassi per cui la cifra indicata in fattura non corrisponde al consumo reale della nostra fornitura, ma si tratta di una stima o di un forfait, da parte del fornitore, che in pratica opera una previsione fondata principalmente sui dati di energia presunti.

Questi dati sono basati a loro volta sull’energia utilizzata nello stesso periodo in anni precedenti o, se siamo nuovi clienti e non è presente nessun dato storico, sui dati dichiarati in fase di stipula del contratto di fornitura, come il tipo di contratto, il numero di componenti del nucleo abitativo o la quantità e il tipo di apparecchiature utilizzate.

Ciò avviene attraverso il sistema dei conguagli. Si tratta di un meccanismo che funziona benissimo allorchè il conguaglio è a debito (cioè quando l’utente deve pagare), ma molto meno bene quanto è a credito (vale a dire quando il cliente dovrebbe incassare dal fornitore).

Facciamo un esempio per capirci meglio.

L’utente Mario Rossi consuma, secondo le stime di chi gli fornisce l’energia elettrica, 50 euro al mese. Riceverà fatture (cioè bollette) di 100 euro l’una (ricordiamo che le fatture sono bimestrali). Al momento della verifica da parte del fornitore, se risulterà che Mario Rossi abbia in verità consumato di più rispetto al dato “presuntivo”, troverà nelle successive bollette la differenza da pagare al fornitore di energia. Con la conseguenza che le successive bollette conterranno valori ben più alti dei 100 euro inizialmente fatturati.

Ma può accadere anche che il signor Rossi abbia consumato una quantità di energia inferiore rispetto a quella stimata dalla società elettrica. In tal caso l’utente dovrebbe ricevere, nelle bollette successive, lo “storno” (cioè la restituzione) delle somme pagate in eccesso.

In questi casi, tuttavia, i tempi di rimborso di tali somme sono molto più lunghi e, talvolta, esse nemmeno vengono corrisposte al cliente.

La prima cosa da fare per verificare se i dati inseriti in fattura corrispondono ai consumi reali (o se invece sono troppo alti) è accertarsi che i dati del nostro contatore (riportati in kWh se si tratta si energia elettrica) corrispondono ai dati in bolletta.

Se doveste verificare dei dati notevolmente inferiori a quelli presenti in bolletta, è il caso di fare un reclamo a mezzo di una contestazione scritta, da inviare al vostro fornitore preferibilmente attraverso di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Ma questo sistema di fatturazione è lecito?

In realtà queste modalità di fatturazione adottate dalle società fornitrici di servizi sono da considerarsi scorrette.

Le prestazioni di somministrazione (tali si qualificano tutte quelle prestazioni legate alla fornitura di luce, gas, acqua, ecc.) non possono essere quantificate con metodi induttivi o con il sistema del “consumo presunto”, poiché così facendo viene alterato il vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre.

II prezzo della fornitura di servizi deve essere invece commisurato all’effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi, che prescindano dalla reale situazione: ciò significa che, in caso di giudizio, sarà il fornitore a dover dimostrare l’effettiva quantità di energia erogata, computata sulla base delle tariffe contrattualmente stabilite.

contributo a cura dell’ avv. Andrea Scarano

Follow by Email
LinkedIn
Share