In caso di guasto alla linea telefonica, come ad esempio il distacco della linea a causa del passaggio ad altro operatore, l’interruzione del servizio ADSL o voce ed il rallentamento della linea tale da rendere impossibile la navigazione, il gestore non può difendersi asserendo di non essere responsabile del ritardo nella risoluzione del guasto subito, solo perché non era a conoscenza dei disservizi che l’utente (privato o società) stava subendo.
Guasto alla linea telefonica e segnalazione al gestore: come posso far valere i miei diritti?
Se avete un guasto alla linea telefonica il reclamo scritto, per quanto opportuno, non rappresenta una condizione indispensabile per poter richiedere il risarcimento dei danni nei confronti del proprio gestore di telefonia.
È quanto afferma il Giudice di Pace di Salerno, con una recente sentenza che ha riconosciuto il risarcimento dei danni in favore dell’utente, in un caso di cattiva gestione della migrazione della linea, ovvero nel passaggio dal vecchio operatore al nuovo gestore telefonico.
Nel caso di specie, l’utente aveva subito il distacco sia della linea internet che telefonica. Aveva inoltre subito l’accavallamento del proprio numero con quello di altro utente.
Il cliente del gestore, in tale caso, non aveva tuttavia inviato alcun reclamo scritto alla compagnia telefonica, la quale si era difesa eccependo proprio la carenza di contestazioni “formali”.
Ai clienti dei gestori telefonici, ha stabilito il giudice, è però consentito presentare reclami con ogni mezzo, anche chiamando telefonicamente il servizio clienti: è onere del gestore, infatti, garantire la tracciabilità di tali reclami e garantire una rapida risoluzione dei problemi.
In pratica al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, la compagnia telefonica non potrà più difendersi asserendo semplicemente di non aver ricevuto alcun reclamo da parte del cliente: sarà, al contrario, l’operatore stesso a dover fornire la prova di non aver ricevuto alcuna contestazione da parte del proprio utente.
contributo a cura dell’avv. Giuseppe Colopi