In caso di ritardo aereo, la normativa europea (Regolamento CE 261/2004) riconosce automaticamente ai passeggeri una compensazione pecuniaria compresa tra i 250 ed i 600 euro.

Tale rimborso spetta non solo per i casi di negato imbarco, ma anche per i ben più frequenti casi di ritardo prolungato del volo, vale a dire nell’ipotesi in cui il passeggero, autentico “contraente debole” nel contratto di trasporto aereo, giunga a destinazione oltre 3 ore dopo l’orario di arrivo pubblicato dalla compagnia.

In tali casi la “Carta dei diritti del passggero” riconosce al consumatore il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dalla seguente tabella, distinta in relazione alla tratta aerea (intra-comunitaria o internazionale) ed alla distanza in km:

VOLI

INTRACOMUNITARI

INFERIORI O

PARI A 1500 KM

ritardo del volo

almeno 2 ore

VOLI

INTRACOMUNITARI

SUPERIORI A

1500 KM

ritardo del volo

almeno 3 ore

VOLI

INTERNAZIONALI

INFERIORI O

PARI A 1500 KM

ritardo del volo

almeno 2 ore

VOLI

INTERNAZIONALI

TRA I500 KM E

3500 KM

ritardo del volo

almeno 3 ore

VOLI

INTERNAZIONALI

SUPERIORI A

3500 KM

ritardo del volo

almeno 4 ore

 

Inoltre, negli stessi casi il passeggero deve ricevere dalla compagnia anche una specifica assistenza, consistente in:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
  • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  • 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

In caso di omessa fornitura di tali servizi dalla compagnia, il passeggero avrà diritto a ricevere un ulteriore risarcimento, da determinarsi sempre in relazione alla durata dell’attesa della partenza, oltre che all’eventuale orario notturno della stessa.

Il paseggero, poi, avrà la possibilità di richiedere l’ulteriore pregiudizio subito, il c.d. “danno da vacanza rovinata”, tutte le volte in cui, a causa dell’entità del ritardo subito, vi sia stata la lesione del suo diritto a godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo.

Ciò sul presupposto che egli ha diritto a non a soffrire quel disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, in particolar modo per la particolare importanza che normalmente si attribuisce al godimento di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative, specie se questo coincide con il mancato godimento di festività (quali, ad esempio, Natale o Ferragosto), che si era programmato di trascorrere con la propria famiglia.

In tali casi, i passeggeri potranno procedere presentando autonomamente reclamo presso la compagnia aerea con la quale si è stipulato il contratto di trasporto, compilando l’apposito modulo, ovvero anche rivolgendosi alla nostra Associazione, semplicemente compilando il nostro form, disponibile all’interno della sezione “contattaci”.

Follow by Email
LinkedIn
Share