In caso di smarrimento bagagli, danneggiamento o ritardata consegna, il passeggero di una compagnia aerea ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno fino a circa 1.160 euro, a condizione di aver fatto reclamo nei confronti della compagnia aerea entro 7 giorni lavorativi dalla consegna del bagaglio.
Cosa fare in caso di smarrimento bagagli, danneggiamento o consegna in ritardo?
Per prima cosa, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, occorre segnalare immediatamente l’accaduto presso lo sportello reclami dell’aeroporto e compilare l’apposito modulo reclami. A seconda del tipo di problema, si segue una specifica procedura per l’avvio della pratica di risarcimento nei confronti della compagnia aerea:
- Smarrimento bagagli: se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni dal reclamo si considera smarrito, ed è pertanto possibile chiedere il risarcimento.
- Ritardo nella riconsegna: se il bagaglio viene ritrovato, entro i 21 giorni successivi alla effettiva (ritardata) consegna è possibile comunque chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine conservare la documentazione comprovante le spese: scontrini, fatture, ricevute, ecc.).
- Danneggiamento: entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio è possibile chiedere il risarcimento dei danni verificatisi alle valige durante il trasporto aereo.
Per le richieste di rimborso e risarcimento, è necessario inviare all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea la seguente documentazione in originale, con raccomandata a/r: ricevuta del biglietto aereo, scontrino di accettazione del bagaglio, copia del reclamo presentato, elenco del contenuto del bagaglio smarrito o danneggiato oppure della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali tardivamente riconsegnati (in questo caso con relative ricevute di acquisto), oltre alle proprie coordinate bancarie per l’accredito delle somme riconosciute.
Ai fini del rimborso, in definitiva, si consiglia quindi di conservare sempre:
- il biglietto aereo personale
- la ricevuta del bagaglio aereo
- gli scontrini delle spese sostenute per le prime necessità
- una copia del reclamo presentato in aeroporto
A quanto può ammontare il risarcimento?
In base alla Convenzione di Montreal, in caso di smarrimento bagagli, distruzione, deterioramento o ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci l’indennizzo dovuto dal vettore è limitato a 1164 euro. Il limite indicato potrà essere superato solo in caso di prova che il danno è stato causato intenzionalmente dalla compagnia aerea o dai suoi dipendenti o incaricati.
L’alternativa per poter chiedere un risarcimento superiore a 1.164 euro richiede una prudenza anticipata da parte del passeggero: infatti, prima della partenza e pagando un costo supplementare (relativo ad una assicurazione sul bagaglio), egli può scegliere di dichiarare alla Compagnia di avere “speciale interesse alla consegna” del bagaglio (art. 22 Convenzione di Montreal). In tal caso il passeggero potrà ottenere un risarcimento fino alla somma da questi indicata al vettore (a meno che quest’ultimo non dimostri che la cifra è stata esagerata ed è superiore all’effettivo e reale interesse del mittente alla consegna del pacco).
Inoltre, il risarcimento spettante potrà essere incrementato dimostrando di aver subito anche un danno morale (il c.d. danno da vacanza rovinata), derivante, ad esempio, dal disagio e dalla “sofferenza” transitori per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza, una cui parte significativa è stata dispersa nella ricerca del bagaglio e nell’acquisto degli indumenti sostitutivi.
Tale componente di danno potrà, in tal caso, essere sommata al danno puramente economico connesso al bagaglio (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/07/2015, n° 14667). È bene tenere a mente che , anche in caso di mancato di parziale o mancato rimborso, una volta presentato il reclamo con le modalità e i termini previsti, il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data di arrivo a destinazione.
Contributo a cura dell. Avv. Andrea Scarano