Contraente Debole

Siamo lieti di pubblicare la  sentenza ottenuta presso il Tribunale di Napoli lo scorso 21 luglio 2020,  dagli Avvocati Andrea Scarano e Livia Iannicelli, dei quali Vi invitiamo a leggere il breve commento.

 

“Con soddisfazione  comunichiamo di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice di Appello, una sentenza con cui la Corte, correggendo un proprio iniziale orientamento contrario, ha rigettato l’appello proposto dalla banca, confermando il provvedimento da noi ottenuto in primo grado, favorevole al Consumatore”.

Come noto agli addetti ai lavori, la Corte di Giustizia UE, emessa nella causa n. 383/2018 lo scorso 11 settembre 2019, ha chiarito che quando il contratto di mutuo sembra distinguere tra costi “upfront” e “recurring”, la predisposizione unilaterale del contratto stesso da parte della mutuante/finanziatrice rende non controllabile tale distinzione.  La conseguenza  di tale illecita tecnica contrattuale è che Banche e società finanziarie sono oggi tenute alla restituzione “pro rata” di tutti i costi applicati ai Clienti, senza più possibilità per gli Istituti di Credito di trincerarsi dietro quella distinzione tra costi upfront e recurring, che per anni aveva rappresentato la  loro linea Maginot, eretta anche attraverso alcune discutibili pronunce dell’Arbitro Bancario.

Ebbene, l’intervento della c.d. “sentenza Lexitor”, ha abbattuto le fortificazioni costruite delle Banche, invertendo i rapporti di forza tra le parti e riconoscendo il diritto di tutti i Consumatori che hanno estinto anticipatamente o rinnovato una cessione del quinto, una delega di pagamento o un prestito personale, a vedersi rimborsati i costi pagati.

 

In questo contesto, la allegata sentenza del Tribunale di Napoli n. 5159 del 21/07/2020, appare di particolare importanza, in quanto l’attento Giudice partenopeo, Consigliere Ettore Pastore Alinante, peraltro definitivamente superando un minoritario orientamento, ha chiarito, senza margini di incertezza, che non può esservi dubbio alcuno sulla necessaria applicazione dell’oramai celeberrima “sentenza Lexitor” a tutti i contratti di prestito personale o di cessione del quinto anticipatamente estinti.

Il dott. Alinante, con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che non è possibile discostarsi dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e che non si pone un problema di errata attuazione della Direttiva europea 2008/48/CE nella legislazione italiana, come invece paventato dalla Banca nel giudizio in esame.

Ciò sul presupposto, afferma il giudicante, che il testo dell’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, che attua correttamente la predetta Direttiva, ed il testo dell’art. 16.1 della Direttiva stessa, “sostanzialmente coincidono”.  Sicchè la Corte di Giustizia, nell’interpretare l’art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE, interpreta anche l’art. 125 sexies TUB, ed al giudice, come stabilito dalla Cassazione (Cass. 2468/2016), non è dato discostarsi da tale interpretazione.

 

Sulla base di tali presupposti, il giudicante ha confermato la condanna della finanziaria al rimborso proporzionale di tutti i costi inizialmente versati dal cliente e non restituiti al momento dell’anticipata estinzione”.

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